Il “corso di aggiornamento lavoratori – settore edile (ASR 2025)” è un percorso formativo obbligatorio di aggiornamento sulla sicurezza per i lavoratori edili già formati, allineato al nuovo Accordo Stato‑Regioni del 17 aprile 2025 e alle regole specifiche del settore costruzioni.
A chi si rivolge
Dipendenti di imprese edili, cantieri temporanei o mobili, aziende del comparto costruzioni
Argomenti e contenuti
- Microclima e illuminazione
- Movimentazione manuale carichi
- Movimenti ripetitivi
- Rischio rumore – Officine
- Corsi di formazione attrezzature del lavoro
- DPI e gestione emergenze
- Rischio chimico
- Rischio vibrazioni – Officine
- Impianti elettrici di cantiere
- Caduta dall’alto, lavori in copertura, linea vita e DPI III categoria
- il PIMUS
- Apparecchi di sollevamento
Obiettivi
- Aggiornare i lavoratori sui principi del sistema di prevenzione e protezione adottato in azienda e nei cantieri, con particolare riferimento ai rischi tipici dell’edilizia (cadute dall’alto, uso di macchine e attrezzature, movimentazione carichi, ecc.).
- Consentire alle imprese di assolvere agli obblighi di aggiornamento previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, dagli Accordi Stato‑Regioni e dal CCNL di settore, evitando sanzioni e non conformità.
Modalità e fruizione
E learning.
Certificazione
Il corso di formazione può essere certificato esclusivamente dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Questi soggetti sono suddivisi in tre categorie principali:
- Soggetti istituzionali: comprendono Ministeri (come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Regioni e Province autonome, INAIL, INL, Vigili del Fuoco, Università, ordini e collegi professionali, istituzioni scolastiche per il proprio personale, e alcune organizzazioni di volontariato per il proprio personale.
- Soggetti accreditati: enti di formazione accreditati presso le Regioni o Province autonome secondo il sistema di accreditamento regionale, che abbiano almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale.
- Altri soggetti: includono fondi interprofessionali di settore (se statutariamente erogatori di formazione), organismi paritetici (come da art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel relativo repertorio), e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anch’esse inserite nell’apposito elenco/repertorio nazionale.
Solo questi soggetti, se in possesso dei requisiti previsti, possono rilasciare attestati di formazione validi ai fini di legge. Gli attestati rilasciati da soggetti non qualificati o privi dei requisiti non sono validi.
Durata in ore: 6



