Il corso di formazione generale per lavoratori, obbligatorio ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, fornisce le conoscenze di base in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il percorso, della durata minima di 4 ore, è valido per tutti i settori e affronta i concetti fondamentali di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei lavoratori, organi di vigilanza e controllo. La formazione generale costituisce credito formativo permanente e può essere svolta in modalità e-learning, secondo i requisiti previsti dall’Accordo.
Si ricorda che per i lavoratori stranieri e prevista la verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Il test è attivabile gratuitamente in piattaforma con codice ITQ25.
Si dichiara a norma degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che i docenti sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sulla formazione riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’Accordo Stato – Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025.
A chi si rivolge
Il corso di formazione generale per lavoratori si rivolge a tutti i lavoratori di qualsiasi settore o comparto aziendale, come previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Il corso è obbligatorio per chiunque svolga un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, e costituisce il primo livello di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Argomenti e contenuti
- Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
- Comportamento sicuro
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Obiettivi
Gli obiettivi del corso di formazione generale per lavoratori, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, sono:
- Fornire ai lavoratori conoscenze generali sui concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.
- Consentire ai lavoratori di acquisire consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Favorire la comprensione del ruolo attivo che ogni lavoratore deve assumere nella tutela della propria salute e sicurezza e di quella dei colleghi.
- Costituire un credito formativo permanente, valido per qualsiasi settore produttivo, da integrare con la formazione specifica in base ai rischi propri della mansione e del contesto lavorativo.
Modalità e fruizione
E learning
Certificazione
Il corso di formazione può essere certificato esclusivamente dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Questi soggetti sono suddivisi in tre categorie principali:
- Soggetti istituzionali: comprendono Ministeri (come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Regioni e Province autonome, INAIL, INL, Vigili del Fuoco, Università, ordini e collegi professionali, istituzioni scolastiche per il proprio personale, e alcune organizzazioni di volontariato per il proprio personale.
- Soggetti accreditati: enti di formazione accreditati presso le Regioni o Province autonome secondo il sistema di accreditamento regionale, che abbiano almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale.
- Altri soggetti: includono fondi interprofessionali di settore (se statutariamente erogatori di formazione), organismi paritetici (come da art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel relativo repertorio), e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anch’esse inserite nell’apposito elenco/repertorio nazionale.
Solo questi soggetti, se in possesso dei requisiti previsti, possono rilasciare attestati di formazione validi ai fini di legge. Gli attestati rilasciati da soggetti non qualificati o privi dei requisiti non sono validi.
Durata in ore: 4



