A chi si rivolge
Il corso è rivolto a:
- Addetti sala in ristoranti, trattorie, bar e pizzerie
- Camerieri e personale di servizio ai tavoli
- Personale di sala in strutture ricettive e alberghiere
- Nuovi assunti nel settore della ristorazione
- Lavoratori che necessitano della formazione obbligatoria sulla sicurezza prevista dalla normativa vigente.
Argomenti e contenuti
- Rischi presenti nelle attività di servizio in sala
- Movimentazione manuale di carichi e trasporto di vassoi
- Utilizzo di attrezzature di servizio (vassoi, carrelli, utensili)
- Rischi di scivolamento e caduta negli ambienti di lavoro
- Organizzazione degli spazi di lavoro e percorsi di servizio
- Procedure di emergenza e gestione dell’evacuazione
- Misure di prevenzione e protezione adottate nei locali di ristorazione
Obiettivi
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di:
- Conoscere i rischi specifici delle attività di servizio in sala
- Conoscere le misure di prevenzione e protezione previste nei luoghi di lavoro
- Applicare comportamenti di lavoro conformi alle procedure di sicurezza
- Utilizzare correttamente attrezzature e strumenti di servizio
- Conoscere le procedure aziendali di emergenza
Modalità e fruizione
E-learning.
Certificazione
Il corso può essere certificato esclusivamente dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Questi soggetti sono suddivisi in tre categorie principali:
Soggetti istituzionali: comprendono Ministeri (come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Regioni e Province autonome, INAIL, INL, Vigili del Fuoco, Università, ordini e collegi professionali, istituzioni scolastiche per il proprio personale, e alcune organizzazioni di volontariato per il proprio personale.
Soggetti accreditati: enti di formazione accreditati presso le Regioni o Province autonome secondo il sistema di accreditamento regionale, che abbiano almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale.
Altri soggetti: includono fondi interprofessionali di settore (se statutariamente erogatori di formazione), organismi paritetici (come da art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel relativo repertorio), e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anch’esse inserite nell’apposito elenco/repertorio nazionale.
Solo questi soggetti, se in possesso dei requisiti previsti, possono rilasciare attestati di formazione validi ai fini di legge. Gli attestati rilasciati da soggetti non qualificati o privi dei requisiti non sono validi.



