A chi si rivolge
Il corso è rivolto a:
- Camerieri ai piani e addetti alle pulizie in hotel e strutture ricettive
- Personale addetto al riordino e alla gestione delle camere
- Addetti al servizio housekeeping
- Nuovi assunti nel settore alberghiero e turistico
- Lavoratori che devono adempiere all’obbligo di formazione sulla sicurezza previsto dalla normativa vigente
Argomenti e contenuti
- Rischi presenti nelle attività di pulizia e riordino delle camere
- Utilizzo di detergenti e prodotti chimici per la pulizia
- Movimentazione manuale di carichi e uso dei carrelli di servizio
- Posture di lavoro e attività ripetitive
- Procedure di emergenza e misure di sicurezza nelle strutture ricettive
- Dispositivi e procedure di prevenzione previsti nei luoghi di lavoro
Obiettivi
Al termine del corso, il partecipante sarà in grado di:
- Conoscere i rischi specifici delle attività di pulizia e riordino
- Conoscere le modalità di utilizzo sicuro dei prodotti di pulizia
- Applicare procedure di lavoro previste per la sicurezza
- Conoscere le procedure di emergenza previste nei luoghi di lavoro
Modalità e fruizione
E-learning.
Certificazione
Il corso può essere certificato esclusivamente dai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Questi soggetti sono suddivisi in tre categorie principali:
Soggetti istituzionali: comprendono Ministeri (come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Regioni e Province autonome, INAIL, INL, Vigili del Fuoco, Università, ordini e collegi professionali, istituzioni scolastiche per il proprio personale, e alcune organizzazioni di volontariato per il proprio personale.
Soggetti accreditati: enti di formazione accreditati presso le Regioni o Province autonome secondo il sistema di accreditamento regionale, che abbiano almeno tre anni di esperienza documentata nella formazione su salute e sicurezza sul lavoro. Per i corsi lavoratori, preposti e dirigenti, è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale.
Altri soggetti: includono fondi interprofessionali di settore (se statutariamente erogatori di formazione), organismi paritetici (come da art. 51 del D.Lgs. 81/08 e inseriti nel relativo repertorio), e associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, anch’esse inserite nell’apposito elenco/repertorio nazionale.
Solo questi soggetti, se in possesso dei requisiti previsti, possono rilasciare attestati di formazione validi ai fini di legge. Gli attestati rilasciati da soggetti non qualificati o privi dei requisiti non sono validi.



